DPR 462 del 22/10/2001
Lo IACE (Istituto Antoniano Certificazione Europea) è stato abilitato con primo Decreto Ministeriale 23/12/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 20 del 25/01/03 (ultimo rinnovo Decreto Maggio 2023 – certificato di Accreditamento 01121 Inspection REV. 001) alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie (previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462), per le seguenti aree di attività:
Le verifiche saranno eseguite da tecnici competenti ed esperti e saranno volte ad accertare che l'impianto elettrico, per le sorgenti di rischio prima evidenziate, risponda alle norme di legge e alle norme tecniche (CEI) vigenti.
In particolare si procederà attraverso un esame a vista e attraverso delle prove. L'esame a vista comprenderà quello della documentazione, che dovrà essere messa a disposizione da parte del richiedente; le prove comprenderanno le misure.
Per la verifica si farà uso di nostre apparecchiature e strumentazione adeguata, sottoposte a regolare taratura. Per l'effettuazione della verifica, infine, il richiedente metterà a disposizione dei nostri tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.
Ai fini della verifica dei sistemi di protezione dai contatti indiretti, oltre che l'esame della documentazione di progetto, si procederà essenzialmente a quanto di seguito indicato:
Per questa verifica si procederà in linea generale all'esame della documentazione, tra cui la valutazione del rischio, fornita a cura del richiedente, e all'esame dei componenti dell'LPS esterno (captatori, discesa e dispersore in comune con l'impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti) ed interno (collegamenti equipotenziali con impianti e corpi metallici interni ed esterni, SPD, ecc).
Saranno inoltre effettuate le prove di continuità sugli elementi degli impianti.
Sarà effettuato, in breve, un esame della documentazione (classificazione dell'area pericolosa, caratteristiche delle sostanze infiammabili, certificati e dichiarazioni di conformità delle costruzioni e dei componenti elettrici, ecc.) e un esame a vista degli impianti elettrici presenti nelle zone pericolose, ai fini della loro rispondenza ai requisiti richiesti dalle norme in vigore del CEI – CT 31.